MEF – Pubblicato il nuovo modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa

Roma, 30 marzo 2020 – È stata pubblicata la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL “CuraItalia” che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

  • non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  • è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
  • è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

MEF – Sostegno ai lavoratori e garanzia dei redditi

Nessuno perderà il proprio posto di lavoro a causa dell’epidemia. Con uno stanziamento di 10,2 miliardi di euro viene garantita la tenuta dell’occupazione e dei redditi, potenziando l’intero impianto degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione e fondo di integrazione salariale) per l’intero territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, incluse le attività con meno di 5 dipendenti. Analoga attenzione è rivolta a quelle condizioni lavorative che per la loro natura autonoma o atipica non hanno generalmente accesso ai principali ammortizzatori sociali. A tal fine si è intervenuti per assicurare un sostegno al reddito per i lavoratori non coperti dalla Cassa integrazione in deroga, come gli stagionali, inclusi quelli del settore del turismo, gli autonomi, tra cui i lavoratori del settore dello spettacolo, i lavoratori a tempo determinato.

  • Con uno stanziamento complessivo di 4 miliardi di euro, la Cassa integrazione in deroga viene estesa per l’intero territorio nazionale, per tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, anche le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “Covid-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della Cassa integrazione straordinaria.
  • Nel Fondo Integrazione Salariale che normalmente copre le aziende da 5 a 50 dipendenti si potrà prendere l’assegno ordinario in deroga tra i 5 e i 15 dipendenti con l’introduzione di una deroga al limite di tiraggio.
  • Indennizzo di 600 euro per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.
  • Viene istituito un fondo ad hoc, il ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’, da 300 milioni di euro per il sostegno a professionisti ordinisti e altri esclusi dall’indennizzo di 600 euro, per un totale di 500.000 persone. L’indennità di 600 euro è riconosciuta ai collaboratori sportivi, con uno stanziamento di 50 milioni di euro a copertura di una platea di circa 83.000 persone.
  • Vengono sospese le procedure di licenziamento avviate dopo il 23 febbraio 2020 per i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto. In questo periodo, il datore di lavoro, indipendentemente dal contratto, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, fra cui il licenziamento per motivi economici.
  • Incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro – Per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo.
  • Incentivi ai lavoratori – Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un incentivo di 100 euro (in proporzione ai giorni lavorati).
  • Viene previsto l’utilizzo degli operatori impiegati in servizi socio-assistenziali dei Comuni.
  • Disposizioni a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico: con uno stanziamento di circa 1,3 miliardi vengono previsti il congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo o, in alternativa, voucher da 600 euro (aumentato a 1.000 euro per sanitari pubblici e polizia) e il voucher per gli autonomi.
  • Incremento, in caso di handicap grave, fino a 12 giorni del permesso retribuito per i fruitori della legge 104.
  • Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione vengono messe a disposizione le dotazioni informatiche (computer portatili e tablet) necessarie per consentire lo svolgimento del lavoro agile. Per il settore pubblico e per quello privato è stabilito che il periodo di malattia o quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria sia equiparato alla malattia.

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MEF – Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi

Con il decreto-legge appena approvato il Governo ha introdotto una serie di norme che prevedono uno stanziamento complessivo di 2,4 miliardi di euro, con l’effetto di sospendere tributi e contributi per complessivi 10,7 miliardi di euro. Viene stabilito il differimento delle scadenze e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (per tutte le imprese di piccola dimensione e senza limiti di fatturato per le imprese operanti nei settori più colpiti); della riscossione e invio delle cartelle esattoriali; degli atti di accertamento e dei pagamenti dovuti per i diversi provvedimenti di sanatoria fiscale. Inoltre, il decreto prevede un credito di imposta per il proprietario di locali commerciali che rinuncia a parte dell’affitto del mese di marzo. Sempre in ambito fiscale è stato incentivato, mediante l’estensione delle detrazioni/deduzioni, il contributo del settore privato al finanziamento del contrasto dell’epidemia e delle cure sanitarie.

  • Sospensione, senza limiti di fatturato, per settori più colpiti – Per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.
  • Sospensione per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro – Versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo. In aggiunta, per i contribuenti delle 4 province più colpite (Piacenza, Lodi, Cremona, Bergamo) sospensione dell’IVA a prescindere dal fatturato.
  • Differimento scadenze – Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti al 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.
  • Viene sospeso il pagamento del canone di concessione e del prelievo erariale dei centri scommesse.
  • Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti sulle fatture di marzo ed aprile.
  • Sanificazione: viene introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro, con un tetto al beneficio di 20 mila euro.
  • Incentivi ai lavoratori: 100 euro in più in busta paga per i lavoratori che a marzo svolgono la prestazione sul luogo di lavoro (quindi non in smart working), in proporzione ai giorni lavorati. Spetta ai lavoratori con reddito fino a 40 mila euro.
  • Sospensione dei termini per le attività di Agenzia entrate;
  • Sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi.
  • Donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99, che disciplina le disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche, viene estesa; inoltre viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro.
    La Protezione Civile è autorizzata ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere le donazioni liberali per l’emergenza COVID-19.
  • Affitti commerciali – A negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.
  • Vengono sospesi i termini del processo tributario.
  • Slitta dal 7 al 31 marzo il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la certificazione unica
  • Si sposta dal 28 al 31 marzo 2020 la scadenza entro cui gli enti terzi (fra cui banche, assicurazioni, enti previdenziali e amministratori di condominio) devono inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata.
  • Prorogato al 5 maggio 2020 il giorno in cui la dichiarazione precompilata sarà disponibile per i contribuenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
  • Spostata dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.

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COMUNICATO CONGIUNTO DEI SINDACI DI POMARANCE E CASTELNUOVO VAL DI CECINA

I Sindaci di Pomarance e Castelnuovo di Val di Cecina, in qualità di autorità sanitarie dei rispettivi territori comunali, informano la popolazione riguardo i seguenti indirizzi in materia di contenimento del contagio da Coronavirus.

In una fase iniziale nella quale era emerso un numero esiguo di casi positivi nella nostra zona, si effettuavano pochi tamponi ed abbiamo più volte auspicato che venissero intensificati per prevenire l’espansione del virus, sollecitando il Dipartimento di Prevenzione Area Funzionale Igiene Pubblica della Asl Toscana Nord Ovest, competente per questo aspetto.

Nella fase attuale osserviamo favorevolmente che si sta effettuando un numero crescente di tamponi.

Riteniamo quindi opportuno che sempre in presenza di sintomi influenzali anche lievi o di sintomatologia comunque riconducibile al Covid-19, i medici di medicina generale segnalino tempestivamente e puntualmente, in base al quadro clinico, la necessità del tampone alla competente struttura sanitaria.

A tutta la popolazione si raccomanda, che qualora una persona presenti sintomi influenzali, anche lievi come tosse, raffreddore, alterazione della temperatura, disturbi gastro-intestinali, telefoni immediatamente al proprio medico di base e osservi ogni precauzione e ogni accortezza, evitando contatti sia con i propri familiari che con l’esterno, cioè isolandosi dai familiari e senza uscire dalle mura domestiche.

Si raccomanda a chiunque a ridurre il più possibile l’uscita dalla propria abitazione e si ricorda che chi si sposta senza giustificato motivo è passibile di sanzioni. Quando si deve uscire per comprovata necessità, si deve sempre mantenere la distanza di almeno un metro da qualsiasi altra persona, non trattenersi oltre 10 minuti in luoghi chiusi (che comunque devono essere sempre areati), non toccarsi occhi, naso o bocca, starnutire o tossire in un fazzoletto di carta e gettarlo subito nei rifiuto o nella piega del gomito, si deve lavarsi spesso le mani usando gel igienizzante se non sono disponibili acqua e sapone.

 

Ilaria Bacci

Alberto Ferrini

 

30 marzo 2020

Bonus Energia: Nuove Fasce ISEE e Proroga della Domanda

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica appartenenti:

  1. ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  2. ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  3. ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza

Emergenza Covid 19, proroga alle domande estesa di 60 giorni: Data la difficoltà a rinnovare le pratiche a causa dell’attuale situazione emergenziale, sarà possibile rinnovare la domanda per ulteriori 60 giorni dalla scadenza originale.

 

I titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza dovranno indicare anche:

  • numero di protocollo assegnato al Reddito/Pensione di cittadinanza o attestazione utile a documentare la titolarità del richiedente del Reddito/Pensione di cittadinanza

Ai fini della compilazione del modulo A è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

  • Codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). E’ un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT che identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
  • Codice PDR, reperibile nella bolletta del gas.
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

– Pagina ANCI per FAQ – emergenza Coronavirus

decreto 22 marzo 2020 – cosa rimane aperto

decreto 22 marzo 2020

Continuano a operare tutte le filiere ritenute essenziali, e quindi legate al settore alimentare, a quello farmaceutico e biomedicale e a quello dei trasporti. I sindacati però minacciano lo sciopero generale visto che la lista delle attività autorizzate a proseguire il lavoro è stata modificata nelle ultime ore.

ALIMENTARI
Restano aperti i supermercati, i discount, gli ipermercati e tutti i negozi di alimentari. Alcune Regioni hanno prodotto ordinanze per ridurre gli orari di apertura (domenica sono chiusi in Emilia Romagna e nel Veneto)

FARMACI
Restano aperte regolarmente farmacie e parafarmacie

TRASPORTI
Il trasporto ferroviario di persone e merci, quello dei passeggeri in aree urbane ed extraurbane, i taxi, il noleggio di auto con conducente, il trasporto marittimo e quello aereo restano attivi. Regolare anche il trasporto delle merci su gomma

TABACCAI
Anche i tabaccai non sono interessati alla stretta

EDICOLE
Continua regolarmente anche la vendita dei giornali

LOTTO E GIOCHI
Si fermano il Lotto, il Superenalotto (anche online). Ferme anche slot machine e Gratta e vinci

BANCHE, POSTE E ASSICURAZIONI
Regolari anche le attività bancarie e assicurative, restano aperti gli uffici postali

LE ALTRE ATTIVITA’ CHE RESTANO APERTE
Restano attive l’industria delle bevande, la filiera agro-alimentare e zootecnica, l’industria tessile solo legata strettamente agli indumenti di lavoro (escluso, quindi l’abbigliamento). Le produzioni gomma, materie plastiche e prodotti chimici non saranno interrotte, così come la fabbricazione della carta e raffinerie petrolifere. Nessuno stop anche alle attività legate all’idraulica, all’installazione di impianti elettrici, di riscaldamento o di condizionatori e la fabbricazione di forniture mediche e dentistiche. Attive anche la gestione fognaria e quella della raccolta dei rifiuti. Non dovrebbero essere intaccati dal provvedimento neanche i servizi veterinari, i call center e i servizi di vigilanza privata oltre alle attività di pulizia e lavaggio delle aree pubbliche. Nell’ambito della pubblica amministrazione restano “in vita” l’assicurazione sociale obbligatoria, i servizi legati alla difesa e, chiaramente, l’assistenza sanitaria. Esclusi, infine, i servizi di assistenza sociale residenziale e non residenziale.

 

Ecco tutta lista dei codici Ateco

ATECO

DESCRIZIONE

01

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

03

Pesca e acquacoltura

05

Estrazione di carbone

06

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1

Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale

10

Industrie alimentari

11

Industria delle bevande

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.94

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24.20

abbricazione di imballaggi in legno

17

Fabbricazione di carta

18

Stampa e riproduzione di supporti registrati

19

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20

Fabbricazione di prodotti chimici

21

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.1

Fabbricazione di articoli in gomma

22.2

Fabbricazione di articoli in materie plastiche

23.19.10

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

26.6

Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

27.1

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione

e il controllo dell’elettricità

28.3

fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

28.93

Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e

accessori)

28.95.00

Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96

Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e

accessori)

32.50

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1

Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4

Fabbricazione di casse funebri

33

Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature

35

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37

Gestione delle reti fognarie

38

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42

Ingegneria civile

43.2

Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45.2

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4

Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.2

Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3

Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46

Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.2

Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali

46.61

Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili

agricoli, inclusi i trattori

46.69.19

Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

46.69.91

Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.69.94

Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

46.71

Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per

riscaldamento

49

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50

Trasporto marittimo e per vie d’acqua

51

Trasporto aereo

52

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53

Servizi postali e attività di corriere

55.1

Alberghi e strutture simili

j (DA 58 A

63)

Servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 a

66)

Attività finanziarie e assicurative

69

Attività legali e contabili

70

Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71

Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72

Ricerca scientifica e sviluppo

74

Attività professionali, scientifiche e tecniche

75

Servizi veterinari

80.1

Servizi di vigilanza privata

80.2

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2

Attività di pulizia e disinfestazione

82.20.00

Attività dei call center

82.92

Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

84

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85

Istruzione

86

Assistenza sanitaria

87

Servizi di assistenza sociale residenziale

88

Assistenza sociale non residenziale

94

Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

95.11.00

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01

Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Documenti

proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento, sospesi i termini di tutti i procedimenti amministrativi in corso fino al 15 aprile 2020

Il Consiglio dei Ministri ha stabilito la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ‘Cura Italia’.

Ci sarà, quindi, più tempo per rinnovare la carta d’identità o gli altri documenti di riconoscimento in scadenza. La finalità è quella di venire incontro alle difficoltà di spostamento e ridurre, o meglio, eliminare gli assembramenti negli uffici anagrafici comunali in tutta Italia, che comporterebbero rischi di diffusione del contagio.

Il decreto legge prevede perciò che i documenti di riconoscimento “rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” restano validi fino al 31 agosto 2020.

In riferimento alla carta d’identità, “la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”. Solamente per la finalità d’espatrio, quindi, non è prevista nessuna estensione.

Allo stesso modo sono sospesi i termini di tutti i procedimenti amministrativi in corso fino al 15 aprile 2020.

Di seguito il testo degli articoli 103 e 104 del Decreto “Cura Italia” (DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18):

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

  1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
  2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Omissis…

Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

  1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

 

COMUNICATO NUMERO 10. PROTEZIONE CIVILE.

REGOLA NUMERO UNO: NON FASCARSI IL CAPO PRIMA DI AVERLO ROTTO.

Nei Comuni dove esistono casi di corona virus PUO’ essere costituito un cordinamento ai sensi di norme regionali. Non è il nostro caso e non è detto che lo sia.

PER AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE SI INTENDE TASSATIVAMENTE:

Fornire viveri a chi è ammalato e non abbia nessuno che può aiutarlo.

Fornire viveri a chi è in quarantena e non abbia nessuno che può aiutarlo

Quando c’è un’emergenza servono nervi saldi ed una regia unica.

NESSUNO PRENDA INIZIATIVE AUTONOME.

ORGANIZZATIVAMENTE FA TUTTO IL COMUNE CON UN SOLO RIFERIMENTO TELEFONICO, CHE SARA’ AMPIAMENTE COMUNICATO A TUTTI QUALORA CE NE SIA IL BISOGNO.

Ritengo invece che, qualora si determini una criticità seria, potrebbe mancare la minima assistenza a persone sole o in sato di bisogno che a PRESCINDERE DAL CORONA VIRUS non saprebbero a chi rivolgersi.

ANCHE IN QUESTO CASO NIENTE IMPROVVISAZIONI

Samo una comunità piccola e organizzata, i casi su cui intervenire si conterebbero sulle dita delle mani.

PER ORA QUESTI SCENARI SONO LONTANI, PENSIAMO SOLTANTO AD EVITARE IL PROPAGARSI DEL VIRUS ATTENENDOCI ALLE REGOLE. e’ L’UNICA COSA CHE POSSIAMO FARE.

Vedremo i risultati tra 10 gg.

Forza e coraggio.

Alberto Ferrini