Il S.I.T. è introdotto dagli art. 54bis e 55 della Legge Regionale 65/2014:

 

Art. 54 bis

Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio (348)

  1. Al fine di supportare l’attuazione delle politiche e l’attività amministrativa in materia di governo del territorio per la conoscenza, disciplina, valutazione e monitoraggio del patrimonio territoriale come definito all’articolo 3, è istituito il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio, di seguito denominato “sistema regionale”.
  2. Per sistema regionale si intende il complesso delle infrastrutture, dei modelli di interoperabilità e delle procedure informatiche che hanno rilievo per l’esercizio delle funzioni nella materia del governo del territorio.
  3. Sono componenti strutturali del sistema regionale l’infrastruttura per l’informazione territoriale e la piattaforma del sistema di gestione degli atti di governo del territorio.
  4. L’infrastruttura per l’informazione territoriale costituisce il riferimento conoscitivo unitario a supporto dell’elaborazione, della valutazione e del monitoraggio degli atti di governo del territorio.
  5. Il sistema di gestione degli atti di governo del territorio è la piattaforma unica dei procedimenti amministrativi inerenti agli atti di governo del territorio di competenza dei soggetti istituzionali di cui all’articolo 8.
  6. La piattaforma di cui ai commi 3 e 5 è istituita con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 55

Infrastruttura per l’informazione territoriale(349)

  1. Ai fini della presente legge, per informazione territoriale si intende il complesso delle informazioni, localizzate geograficamente, relative ai fenomeni naturali e antropici, con particolare riferimento a quelle che costituiscono l’insieme delle conoscenze inerenti allo stato di fatto e di diritto del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e delle sue risorse.
  2. Secondo quanto previsto dall’articolo 56, nell’ambito dell’infrastruttura si provvede all’organizzazione dell’informazione territoriale, al suo aggiornamento, documentazione e diffusione, garantendone l’accessibilità a tutti i soggetti interessati.
  3. L’infrastruttura per l’informazione territoriale è costituita da:
    • a) i dati territoriali e i relativi metadati che, insieme, costituiscono la base informativa territoriale regionale, di seguito denominata “BIT”;
    • b) i servizi e le tecnologie di rete relativi al funzionamento, all’accesso e all’utilizzo pubblico della base informativa di cui alla lettera a).
  4. Le componenti fondamentali della BIT sono:
    • a) i dati di base derivanti dall’attività di telerilevamento di cui all’articolo 55 bis;
    • b) le basi informative topografiche, quali la carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e in scala a 1:2.000, nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici);
    • c) le basi informative tematiche di interesse generale sulle condizioni delle componenti del patrimonio territoriale di cui all’articolo 3;
    • d) le basi informative sullo stato di fatto e di diritto del territorio risultante dagli atti di governo del territorio.
  5. Al fine di agevolare la fruibilità, l’interoperabilità e il riuso della BIT, le informazioni sono documentate relativamente ai seguenti aspetti:
    • a) caratteristiche tecniche, di qualità e di validità dei dati;
    • b) competenza e responsabilità della creazione, manutenzione e conservazione dei dati;
    • c) modalità di distribuzione e di accesso ai dati;
    • d) diritti e limitazioni d’uso dei dati.
  6. L’infrastruttura per l’informazione territoriale garantisce i servizi di rete ad accesso pubblico, quali servizi di ricerca, consultazione e scarico dei dati territoriali componenti la BIT.