L’ Assegno di Maternità dei Comuni (ai sensi dell’art. 74 della legge n. 151 del 26 marzo 2001) è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’INPS in presenza di determinati requisiti economici. L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali.

Destinatari:

L’assegno è destinato alle madri sia in caso di nascita, che di affidamento preadottivo che di adozione senza affidamento. Tale assegno è erogato in misura intera alle madri casalinghe o disoccupate che non hanno diritto a trattamenti economici previdenziali di maternità per il periodo di astensione obbligatoria (due mesi prima del parto e tre mesi dopo) oppure in quota differenziale alle madri che hanno diritto a trattamenti economici previdenziali di maternità per importo inferiore a quello dell’assegno.

La madre, al momento della richiesta, deve possedere i seguenti requisiti:

  • aver partorito un figlio ovvero essersi verificato l’ingresso nella famiglia anagrafica della donna di almeno un minore con età non superiore a 6 anni per affidamento preadottivo o per adozione senza affidamento (relativamente agli affidamenti e alle adozioni internazionali è sufficiente la minore età);
  • essere residente nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina con il figlio nato ovvero ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
  • l’età del figlio partorito non deve essere superiore a 6 mesi
  • essere:
    • cittadina italiana;
    • cittadina dell’Unione Europea in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    • cittadina extracomunitaria in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (non è sufficiente il permesso di soggiorno, anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi);
    • cittadina extracomunitaria in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione Europea o Italiano della durata di cinque anni (circolare INPS 35/2010);
    • cittadina extracomunitaria in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea (circolare INPS 35/2010);
    • cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • per il 2016 avere l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni agevolate rivolte ai minori, calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM 159/2013, non superiore ad euro 16.954,95 (Comunicato PCM della GU n. 35 del 2016);
  • non aver già richiesto all’INPS l’assegno di maternità.

Se la madre o l’adottante o l’affidataria è deceduta oppure minorenne, la domanda viene presentata:

  • dal padre, se il figlio è stato riconosciuto e si trova nella famiglia anagrafica del padre ed è soggetto alla sua potestà, oppure se vi sia affidamento esclusivo al padre;
  • dal padre, in caso di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre; inoltre la madre deve risultare residente nel territorio dello Stato al momento del parto.

Si osservi che:

  • Quando la richiesta è formulata da madre in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea deve essere in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo.
  • Coloro che possiedono tutti i requisiti previsti, tranne il permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo, di cui però hanno fatto la richiesta per sé e per i figli, possono inoltrare comunque la richiesta compilando il modulo. La pratica resterà in sospeso fino all’ottenimento del documento richiesto, che dovrà poi essere prodotto in copia all’Ufficio ISEE del Comune.

Come fare

La domanda compilata, sottoscritta in ogni sua parte e con allegata copia dei documenti richiesti deve essere presentata personalmente o inviata per posta o tramite PEC (segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it) presso l’Ufficio Protocollo del Comune (Via Verdi, 13 – Primo piano), entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

La domanda si può presentare una sola volta per ogni nascita o ingresso di minore nel caso di adozione o di affidamento.
Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni, si procederà alla revoca del beneficio ed all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000.

Quanto

L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Per l’anno 2016 l’importo, se spettante in misura intera, è pari ad euro 338,89 mensili, per complessivi euro 1694,45 (euro 338,89×5 mesi).

Modalità del pagamento

L’assegno è concesso dal Comune, ma è l’INPS che provvede al pagamento in un’ unica soluzione, comprendente massimo cinque mensilità.
Il Comune, ai sensi dell’art. 66 della legge 448/98, del DM 452/2000 e del DPCM 159/2013, controlla la sussistenza di tutti i requisiti (soggettivi ed economici) e, conclusi i medesimi con esito positivo sulla domanda, provvede a concedere o negare l’assegno.
In caso di concessione i dati degli aventi diritto sono trasmessi all’INPS che provvederà al pagamento sul c/c bancario o postale intestato del richiedente entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati medesimi.