• comunicazione ospitalità cittadino straniero

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:

“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o

lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di

beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48

ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono

soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”

A chi è rivolto

La dichiarazione di ospitalità in Italia è richiesta a chiunque ospiti o fornisca alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide o ceda loro beni immobili. La dichiarazione di ospitalità è una notifica scritta da fornire obbligatoriamente alle Autorità Locali di Pubblica Sicurezza entro le 48 ore dall’arrivo del cittadino straniero.

La comunicazione di cessione di un fabbricato è una comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da parte di chi concede l’uso esclusivo a qualsiasi titolo (vendita, affitto, uso gratuito) di un immobile, o parte di esso, per un periodo superiore a 30 giorni.

La dichiarazione di ospitalità o cessione di fabbricato può essere fatta anche dall’inquilino o conduttore, non solo dal proprietario dell’immobile.

Descrizione

L’ordinamento giuridico italiano impone al proprietario di un immobile che lo cede a terzi, due distinti obblighi di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza (ove presenti Questura o Commissariato di PS, ove non presenti al Sindaco del Comune):
L’obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato previsto dall’art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 59, convertito in Legge 18.5.1978 n. 191.
L’obbligo di comunicazione di ospitalità dello straniero o apolide art. 7 del Decreto Legislativo 25.3.1998 n. 286.

Come fare

Dichiarazione di cessione di fabbricato

(art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191) – SE L’OSPITE E’ CITTADINO ITALIANO O CITTADINO UE:

La comunicazione di cessione fabbricato va presentata se il periodo di cessione è superiore a 30 giorni. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso. L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri.

ATTENZIONE
A seguito di nuovi interventi normativi intervenuti negli scorsi anni la comunicazione di cessione di fabbricato non è più dovuta nei casi di compravendita o locazione di immobili ad uso abitativo regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate (D.lgs 14.3.2011 n. 23) e nei casi di comodato d’uso regolarmente registrato o locazioni abitative effettuate nell’esercizio di attività di impresa arti o professioni (D.L. 20.6.2012 n. 79).

Dichiarazione di Ospitalità

(art. 7 D.Lgs 25.7.1998 n. 286) – SE L’OSPITE E’ CITTADINO EXTRACOMUNITARIO O APOLIDE

La norma si applica in caso di ospitalità o di cessione di fabbricato a cittadini extracomuitari o apolidi. L’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza si concretizza non solo in caso di cessione di un fabbricato a qualsiasi titolo, ma anche in caso di semplice ospitalità.
Rispetto all’art. 12 sopra richiamato viene meno il criterio dell’uso esclusivo essendo contemplata, ai fini della sussistenza dell’obbligo, anche la coabitazione con lo straniero ospitato.
Anche in questo caso i soggetti sottoposti all’obbligo sono generici e indeterminati e sia l’ospitalità che la cessione del fabbricato possono avvenire a qualsiasi titolo (anche gratuito) e tale obbligo permane anche in caso di ospitalità di un parente o affine.
Per la sussistenza dell’obbligo non è necessario che l’ospitalità si protragga per un determinato tempo minimo, ma l’obbligo persiste fin da subito a prescindere dalla durata della sua permanenza presso l’immobile. La comunicazione va presentata entro le 48 ore dall’inizio dell’ospitalità o dalla cessione del fabbricato.

Pertanto continua a sussistere l’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza (ove presenti Questura o Commissariato di PS, al Sindaco ove non presenti) a carico di chi ospita un cittadino extracomunitario, obbligo che non può ritenersi assorbito dalla registrazione di contratto di cessione dell’immobile presso l’Agenzia delle Entrate;

Cosa serve

La comunicazione deve avvenire utilizzando l’apposita modulistica, corredata dal documento di riconoscimento sia del cedente che del cessionario, presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza (ove presenti Questura o Commissariato di PS, ove non presenti al Sindaco del Comune), nella cui circoscrizione si trova l’immobile
Può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite casella di posta elettronica certificata.

 

D.ssa Chiara BALESTRI

Vice Commissario Polizia Locale

Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione Settore V Vigilanza

Comune di CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA

Diretto: 058823504

Mail: chiara.balestri@comune.castelnuovo.pi.it

PEC: segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it