Oggetto della prestazione

Le autenticazioni servono a comprovare l’autenticità di una firma, di una copia di un documento.

  • Autenticazione di copia (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000): consiste in un’attestazione di conformità con un originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato. Può essere autenticata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco. La copia autentica di un documento da presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi può essere fatta dal responsabile del procedimento o altro dipendente addetto competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza che questo venga depositato.

 

  • Autenticazione di firme (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000): consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la sottoscrizione di atti è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa sua identificazione. Sono abilitati all’autenticazione un notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco. L’autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta solo per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte ai privati. La sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non sono soggette all’autenticazione delle sottoscrizioni perché sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Non è soggetta ad autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a selezioni per l’assunzione, in tutte le P.A., nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

  • Per autenticare una copia conforme all’originale: con esclusione dei casi sopra descritti: portare il documento originale, la copia da autenticare e un documento di riconoscimento valido. L’autenticazione, può essere richiesta anche da persona diversa dall’interessato e in Comune diverso da quello di residenza.
  • Per autenticare la firma solo se ancora prescritta: presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido. Salvo diversa disposizione della normativa vigente, non è possibile l’autenticazione della firma a domicilio da parte del funzionario incaricato dal Sindaco. Soltanto per gravi motivi (malattia, invalidità, ecc.) si procede all’autenticazione della firma (per esempio della delega per il ritiro della pensione) al domicilio dell’interessato, che deve essere in grado di intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento valido. L’autentica della firma può essere effettuata anche in Comune diverso da quello di residenza.

Autentica di firma sulla dichiarazione di vendita dei mobili registrati al P.R.A.